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Polizze dormienti, il rischio di perdere il capitale alla scadenza del contratto

Di , luglio 13th, 2010 | Assicurazioni, Economia e lavoro | 0 Commenti

Chi sottoscrive una polizza vita “caso morte” (che prevede il pagamento di un capitale se l’assicurato muore prima della scadenza del contratto) ha come obiettivo di fare in modo che la sua scomparsa non provochi conseguenze economiche negative per la propria famiglia, la quale incassa una somma a titolo di “indennizzo”.

Chi sottoscrive una polizza vita “ad accumulazione” ha come obiettivo di mettere da parte un pò dei suoi risparmi per assicurarsi un futuro migliore, grazie all’incasso di un capitale alla scadenza, maggiore dei premi versati (nel caso di polizza a capitale differito) o all’incasso di un vitalizio (nel caso di polizza di rendita).

Ma, nonostante la promessa e la garanzia espresse dall’articolo 47 della Costituzione, dove è riportato che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”, tutto può essere vanificato e addirittura azzerato. Esiste infatti, per le polizze dormienti, il rischio di perdere il capitale accumulato con fatica per anni a causa di due norme legislative che sembrano proprio contrastare con la Costituzione.

Ci riferiamo da un lato al meccanismo della “prescrizione breve” prevista per le polizze vita e dall’altro al provvedimento di requisizione delle “polizze dormienti” a favore del Fondo indennizzo vittime truffe finanziarie.

Forse pochi sanno che esiste un articolo del codice civile che fissa, per i capitali rivenienti dalle polizze vita, una “prescrizione breve” che non è quella ordinaria di 10 anni (come ad esempio i conti correnti o i depositi postali), ma quella “breve” di soli due anni. E’ quanto disposto dall’articolo 2952 del codice civile così come modificato nel 2007 (prima il termine era addirittura di un solo anno). Per cui, il giorno dopo la scadenza dei due anni, il capitale accumulato con anni di versamenti, è inesigibile, e l’assicurato non può reclamare nulla. Si trova defraudato di tutto senza possibilità di far valere il suo diritto. Sembra assurdo, ma è purtroppo realtà.

Che fine fanno i risparmi? Se la polizza è scaduta prima del 2008 il capitale spettante all’assicurato smemorato o agli eredi di assicurati deceduti, è stato introitato dalla compagnia di assicurazione. Le polizze scadute dopo il 2008 (Legge 166 del 2008) vengono introitate (sempre dopo due anni) dal “Fondo di risarcimento a beneficio dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie”, che requisisce i cosiddetti “rapporti dormienti”.

Da ricordare che le polizze vita, insieme con conti correnti, libretti di risparmio, assegni circolari, dossier titoli (azioni e obbligazioni), fondi comuni e buoni postali, “dimenticati” dai titolari, vanno a costituire il tesoretto che deve servire a finanziare una serie di iniziative: dalla social card ai rimborsi per piccoli azionisti e obbligazionisti Alitalia e per i risparmiatori coinvolti nei crac finanziari (Parmalat, bond Argentina), fino alla ricerca scientifica ed alla stabilizzazione dei precari.

I capitali delle polizze dormienti passati al Fondo non possono essere più recuperati, a differenza di quanto previsto per i conti correnti e i libretti di deposito dormienti, per i quali, invece, esiste il diritto di rivendica. Una disparità di trattamento assurda, considerato che le polizze vita sono ormai un prodotto finanziario e non si capisce perchè debbano essere così pesantemente penalizzate.

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