Cambio mutuo: come ottenere la sostituzione del contratto di mutuo

Non è affatto detto che un contratto di mutuo debba rimanere immutato per tutta la sua durata. A volte infatti l’insorgere di fattori che causano modifiche delle entrate familiari, impongono di trovare soluzioni più consone alle nuove esigenze. Non a caso questa è una possibilità prevista delle normative vigenti che regolano tali contratti.

Oltre alla ormai classica scelta del tasso variabile o fisso – in qualsiasi guida ai mutui si potranno trovare dati indicativi per propendere verso il variabile – il consumatore può disporre di tre principali metodi per modificare il proprio contratto: la portabilità del mutuo verso una nuova banca; la rinegoziazione del mutuo con la propria banca; e l’estinzione anticipata. Vediamo ora brevemente in cosa consiste la sostituzione del mutuo.

Il cliente ha la possibilità, rivolgendosi alla propria banca, di rinegoziare il contratto di mutuo, in modo da poter trovare la soluzione più soddisfacente alla mutata condizione economica-finanziaria. E’ importante sapere da subito che né la banca né il cliente hanno la possibilità di esigere una modifica unilaterale delle condizioni (a meno che questo sia esplicitamente previsto dal contratto); quindi si tratterà di una rinegoziazione a due voci: le esigenze del cliente da una parte e gli interessi della banca dall’altra.
Nello specifico, i più importanti elementi che possono essere oggetto di rinegoziazione sono: la tipologia di mutuo (passare da un mutuo a tasso fisso ad uno a tasso variabile, oppure viceversa, in modo da rendere stabile il valore delle rate al verificarsi di fluttuazioni dei tassi); il livello del tasso di interesse applicato; la durata del mutuo (modificando di conseguenza il peso complessivo degli interessi e ottenendo un’immediata diminuzione dell’importo delle singole rate).

Tutte queste modifiche sono tutelate dalle normative vigenti sui contratti di mutui; un’importante norma è che la rinegoziazione del mutuo può avvenire senza costi né perdite di tempo: non è necessario l’intervento di un notaio, ma è sufficiente un accordo scritto tra la banca e il cliente. Infine, tale rinegoziazione non comporta alcun tipo di perdita a livello dei benefici fiscali acquisiti in precedenza, come ad esempio quelli relativi all’acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione.

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