Compiti del medico competente
La medicina del lavoro ferrara si occupa, in questo articolo, della figura del medico competente.
Oltre che dallo sviluppo della scienza medica i compiti del medico competente sono delimitati da protocolli formali legislativi
che ne indirizzano l ’attività quasi in ogni suo aspetto.
L’importanza dell’intervento sulle malattie legate al lavoro ha determinato infatti una specifica cornice normativa e se obblighi e vincoli esistono sia per il datore di lavoro che per i lavoratori, è com-
prensibile che ve ne siano anche per i medici.
Il primo, ed ancora parzialmente valido, riferimento all’attività del medico competente nella nostra legislazione possiamo ritrovarlo nella norma del 1956.
Secondo l’art.33 del DPR 303/1956 infatti “devono essere visitati da un medico competente i lavoratori adibiti a lavorazioni industriali che espongano all’azione di sostanze tossiche e infettanti o che comunque risultano nocive”(una tabella allegata al Decreto indica 210 lavorazioni per 57 agenti nocivi).
Nella realtà, comunque, è improbabile trovare una lavorazione industriale per la quale non sia previsto l’obbligo dell’intervento del medico competente.
L’art.1 del DL 626/1994 estende definitivamente l’intervento preventivo a qualsiasi attività lavorativa chiarendo che” il campo di applicazione è quello di tutti i settori di attività privati o pubblici”.
I titoli per svolgere l’attività di medico competente sono, nel DLgs 626 i medesimi già previsti dal DLgs 277; è importante sottolineare che si è conclusa la fase transitoria che consentiva l’acquisizione della qualifica anche ai sanitari che, seppur sprovvisti dei titoli accademici e specialistici previsti, avessero effettivamente esercitato l’attività di medico del lavoro.
Tra questi, solo coloro già in possesso dell’autorizzazione “in sanatoria ” prevista dall’art.55 del DLgs 277
possono infatti ora svolgere l’attività di medico competente.
Principale responsabilità del medico competente è la sorveglianza sanitaria dei dipendenti.
Essa comprende tutti quegli accertamenti finalizzati ad accertare l’idoneità del lavoratoread una specifica mansione.
Oltre alle visite ritenute necessarie, il medico
competente ha obblighi di formazione al lavoratore ed agli altri soggetti coinvolti nella sicurezza per la tenuta delle cartelle sanitarie e di visita degli ambienti lavorativi.
Il medico competente ha anche l’obbligo di informare, per iscritto, lavoratore e datore di lavoro dell’eventuale giudizio di inidoneità.
La capacità di elaborare un corretto giudizio di idoneità è quindi da considerare ad oggi tra i compiti principali del medico competente.
Gli obblighi e le competenze del medico del lavoro sono comunque considerate attualmente più estese di quanto il DPR 303/1956,
nella sua espressione letterale, possa far ritenere, e in questo senso sono state precisate da norme successive come il DLgs 277/1991 e, prima di quello, dal DPR 185 del febbraio 1964 sui rischi delle sostanze radioattive.
Con l’art.17 del DLgs 626/1994 viene impostata una regolamentazione dei compiti del medico competente Con l’art.17 del DLgs 626/1994 viene impostata una regolamentazione dei compiti del medico competente che assume finalmente una collocazione professionale precisa e centrale nelle procedure di prevenzione sui luoghi di lavoro.