Disciplina fiscale delle auto aziendali

La disciplina delle deduzioni fiscali previste per le auto di impresa è diventata, dopo le modifiche apportate al comma 7, dell’articolo 102, del Tuir a seguito dell’introduzione del Dl 16/2012, ancora più complicata.


Le deduzioni – L’articolo 164 del Tuir stabilisce i limiti di deduzione per i componenti negativi in merito ai mezzi di trasporto utilizzati dalle imprese. Limitando l’analisi alle sole auto aziendalive ne sono di tre categorie:


  • Autovetture ad uso esclusivamente strumentale ( noleggio, taxi) per i quali le spese sono interamente deducibili;

  • Autovetture ricadenti nell’art. 164 lettera b) del comma 1 ( non adibite ad uso esclusivamente strumentale) per i quali la deduzione ( ammortamento in 48 mesi) ha un doppio limite, secondo tale schema:

ATTIVITA’

% DEDUCIBILITA’

COSTO MASSIMO

GENERICA

40 %

(dal 1° gennaio 2013, 27,5%)

18.075,99

AGENTI E RAPPRESENTANTI

80 %

25822,84

 


  • Auto ad uso promiscuo date ai dipendenti ( lettera b-bis del comma 1) per le quali la deduzione è pari al 90 % ( per effetto della riforma Fornero la percentuale nel 2013 scenderà al 70 %).

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