Disciplina fiscale delle auto aziendali
La disciplina delle deduzioni fiscali previste per le auto di impresa è diventata, dopo le modifiche apportate al comma 7, dell’articolo 102, del Tuir a seguito dell’introduzione del Dl 16/2012, ancora più complicata.
Le deduzioni – L’articolo 164 del Tuir stabilisce i limiti di deduzione per i componenti negativi in merito ai mezzi di trasporto utilizzati dalle imprese. Limitando l’analisi alle sole auto aziendalive ne sono di tre categorie:
- Autovetture ad uso esclusivamente strumentale ( noleggio, taxi) per i quali le spese sono interamente deducibili;
- Autovetture ricadenti nell’art. 164 lettera b) del comma 1 ( non adibite ad uso esclusivamente strumentale) per i quali la deduzione ( ammortamento in 48 mesi) ha un doppio limite, secondo tale schema:
ATTIVITA’ |
% DEDUCIBILITA’ |
COSTO MASSIMO |
GENERICA |
40 % (dal 1° gennaio 2013, 27,5%) |
18.075,99 |
AGENTI E RAPPRESENTANTI |
80 % |
25822,84 |
- Auto ad uso promiscuo date ai dipendenti ( lettera b-bis del comma 1) per le quali la deduzione è pari al 90 % ( per effetto della riforma Fornero la percentuale nel 2013 scenderà al 70 %).
Beni in leasing – A seguito delle