Produzione e impianti per succhi di frutta in Europa
In Europa a normare il settore produttivo che riguarda succhi di frutta e analoghi prodotti è da qualche anno la Direttiva 2012/12 UE, recepita dall’ordinamento giuridico italiano circa tre anni fa (D.lgs. 19 febbraio 2014, n° 20). Fra i punti chiave contenuti nella direttiva ricordiamo, nello specifico:
- È vietata l’aggiunta ai succhi di frutta di zuccheri e/o di sostanze edulcoranti, di conseguenza decade la possibilità di scrivere in etichetta “senza zuccheri aggiunti”;
- La dicitura “contiene naturalmente zuccheri” continua a essere autorizzata, poiché si riferisce allo zucchero proprio della frutta;
- Ai cosiddetti nettari di frutta è possibile addizionare zucchero o miele fino al 20% massimo sul prodotto finito;
- Anche il pomodoro viene considerato a tutti gli effetti un “frutto” utilizzabile per la produzione di bevande;
- Qualora il succo fosse a base di due tipi di frutta, occorrerà scrivere in etichetta “succo di A e B” elencandoli in ordine di quantità; qualora ve ne fossero tre o più, sarà necessario indicarlo con una dicitura dettagliata.
Nella direttiva non sono contenuti precisi riferimenti agli impianti per succhi di frutta, che restano subordinati alle norme igienico-sanitarie attualmente in vigore.
Con l’effettiva applicazione di questi principi sono stati compiuti importanti passi in avanti per tutelare la salute dei consumatori e consentire loro di acquistare in modo informato e consapevole i succhi e le bevande a base di frutta.