Manutenzione ordinaria degli ascensori

La norma di riferimento per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli ascensori è l’articolo 15 del DPR 162/99 che definisce quale sia l’obbligo per il proprietario di un ascensore: egli, infatti, ha l’impegno di affidare la manutenzione dell’impianto “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. Un ascensore, quindi, non può restare in esercizio se la sua manutenzione non è stata affidata a uno dei soggetti abilitati che sono stati precedentemente individuati dalla legge.

La manutenzione è davvero a norma del DPR 162/99 quando il manutentore esegue con regolarità le attività di manutenzione come le visite di manutenzione preventiva, che servono per verificare il regolare funzionamento di tutti i componenti dell’impianto e per eseguire le pulizia e di lubrificazione di routine, e quelle finalizzate a controllare l’efficienza dei componenti come il sistema di allarme, il paracadute e le funi che garantiscono la sicurezza dell’ascensore.

La frequenza minima prevista per queste seconde visite va rispettato in modo del tutto tassativo, ma per quanto riguarda le visite di manutenzione preventiva non è stata espressa alcuna frequenza e quindi questa cadenza dipende più che altro dalle “esigenze dell’impianto”.

Possiamo definire che il numero di visite, quindi, dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto e dalle condizioni, oltre che dall’intensità di utilizzo dell’impianto elevatore: per tutte le altre informazioni sulla manutenzione degli ascensori a Mantova è opportuno contattare gli specialisti di GP Elevatori.

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