Fondo pensione: quale percentuale di TFR destinare?
Quali sono le regole per il versamento del TFR nel fondo pensione? Che cosa bisogna sapere?
Con l’acronimo TFR si identifica il Trattamento di Fine Rapporto, ovvero la somma di denaro che viene liquidata al lavoratore nel momento in cui cesserà l’attività lavorativa. Regolamentato dall’articolo 2120 del Codice Civile, il TFR non è legato al motivo della cessazione lavorativa e viene quindi retribuito in ogni caso.
Il lavoratore è obbligato a scegliere entro i sei mesi dall’assunzione a chi destinare il TFR che andrà a maturare. Potrà scegliere di lasciarlo in azienda, di destinarlo ad un fondo di pensione integrativa o potrà anche decidere di vedersi versato il trattamento di fine rapporto che matura mensilmente direttamente in busta paga.
Questa ultima scelta non è aperta a tutti ma solamente ai lavoratori dipendenti del settore privato.
TFR nel fondo pensione: entro quando va presa la decisione?
Chi ha scelto di attivare un fondo pensionistico integrativo può scegliere di versare il trattamento di fine rapporto che viene maturato direttamente sul proprio fondo pensione.
Occorrerà entro i sei mesi dall’assunzione esplicitare la propria scelta fornendo tutte le informazioni necessarie compilando le apposite modulistiche (modulo TFR1 o modulo TFR2).
Qualora si cambi lavoro la scelta di destinare il TFR sul fondo di pensione integrativa andrà rinnovata ogni volta, sempre entro il termine di sei mesi dall’assunzione.
Che percentuale di TFR versare nel fondo pensionistico integrativo?
Il lavoratore che decide di versare il trattamento di fine rapporto che matura sul proprio fondo pensione complementare non potrà scegliere in che percentuale versarlo se la data di assunzione è successiva al 28 aprile 1993.
In questo caso infatti andrà versato sul fondo il 100% del tfr maturato.
Qualora invece la data della prima assunzione del lavoratore sia antecedente al 28 aprile 1993, si potrà scegliere di destinare sul fondo integrativo una percentuale a scelta e compresa tra il 50% e il 100%, mantenendo la percentuale residua maturata in azienda (alcuni fondi pensionistici complementare permettono il versamento del TFR anche per una percentuale minima del 40%).
La scelta di destinare il TFR, in tutto o in parte, al fondo pensionistico integrativo è irreversibile.
E’ reversibile invece la scelta di non destinare il trattamento di fine rapporto ad un fondo complementare.
E’ possibile, solo in particolari casistiche previste dal fondo integrativo attivato, richiedere un anticipo sul TFR fino a quel momento maturato e quindi versato.
Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi direttamente al gestore del fondo pensione attivato.